IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10338/2001 reg. gen., proposto da Mosconi Maria Cecilia, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ettore Verino ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Lima n. 15; Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma", in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l'annullamento della nota rettorale 2 luglio 2001 prot. G. 115859, Pos. A/21781, con la quale e' stata respinta l'istanza della ricorrente di essere inserita tra i soggetti ammessi a partecipare ai concorsi riservati previsti dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, nonche' di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Vista l'ordinanza collegiale 26 settembre 2001 n. 5897, riformata in appello, con la quale e' stata accolta da domanda cautelare avanzata dalla ricorrente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 10 aprile 2002 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi per le parti l'avv. Verino e l'avv. St. Melillo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Col ricorso in epigrafe la dott.ssa Maria Cecilia Mosconi, dipendente dell'Universita' "La Sapienza"", munita di diploma di laurea da data anteriore all'assunzione e richiedente l'inclusione tra gli ammessi al concorso riservato previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, ha impugnato la nota rettorale 2 luglio 2001 prot. G. 115859, Pos. A/21781, con la quale la sua istanza e' stata respinta ritenendosi che ella non rientri tra i destinatari della norma perche' assunta in qualifica per la quale non era richiesto il possesso del diploma di laurea. A sostegno dell'impugnativa l'istante ha dedotto violazione del cit. art. 1, comma 10, ed in subordine non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della stessa norma per contrasto con gli art. 3, 36 e 97 Cost., in relazione ai seguenti aspetti: a) l'interpretazione data alla disposizione di legge in parola seguita dall'universita' e' letterale, del tutto formalistica e non tiene conto che la ricorrente e' in possesso di titoli quanto meno equivalenti, se non superiori, a quelli prescritti, cioe' del possesso del diploma di laurea in lettere fin da prima dell'assunzione e dell'acquisizione di specifica esperienza professionale; b) ove dovesse ritenersi corretta tale interpretazione, la norma risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., per l'irrazionale ed ingiustificata discriminazione, anche sotto il profilo economico e di carriera, tra dipendenti universitari con pari dignita' e professionalita', in identica posizione per titolo di studio, profilo e qualifica professionale, in relazione ad un requisito puramente formale, irrilevante e privo di contenuto sostanziale, nonche' per contrasto con l'interesse pubblico ad ampliare la partecipazione al concorso riservato. In tanto ha insistito, anche sulla base di precedenti della sezione, con memoria del 30 marzo 2002. Resiste l'intimata universita'. D i r i t t o Com'e' esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame il provvedimento con cui e' stata negata alla ricorrente l'inclusione tra i soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, il quale autorizza le universita' a bandire, nell'arco di cinque anni, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle medesime universita' "assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca". Piu' precisamente, con l'impugnata nota rettorale in data 2 luglio 2001 l'istante dott.ssa Maria Cecilia Mosconi e' stata esclusa da dette procedure "in quanto assunta in servizio in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari requisiti, il possesso del diploma di laurea". Tale circostanza e' pacifica tra le parti. La necessita' del possesso dell'indicato requisito viene peraltro contestata dalla ricorrente, che sostiene di aver comunque titolo all'ammissione al concorso riservato per aver conseguito il diploma di laurea anteriormente alla assunzione ed aver acquisito specifica esperienza professionale. L'assunto non puo' essere condiviso. Non e' revocabile in dubbio, infatti, che il legislatore prescrive espressamente che il personale destinatario del beneficio debba essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi prevedenti quale requisito di accesso il diploma di laurea. Il disposto della norma e' assolutamente inequivoco e ad essa non puo' darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione delle parole stesse. Le conclusioni teste' raggiunte comporterebbero la reiezione dell'impugnativa, siccome infondata, poiche' - come detto - l'istante e' priva del requisito in parola. Cio' rende rilevante la proposta questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, nella parte in cui contempla la necessita' dello stesso requisito ai fini di cui trattasi, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; e' difatti evidente che l'eliminazione dal testo normativo della relativa previsione consentirebbe alla ricorrente, avuto riguardo alle ragioni della disposta esclusione, di essere ammessa alla procedura selettiva. La questione appare, altresi', non manifestamente infondata. Premesso che, giuste le ricordate ragioni del diniego, e' allo stato incontroverso il possesso alla data di entrata in vigore della legge n. 4 del 1999, in capo alla dott.ssa Mosconi, della richiesta posizione formale e funzionale (EP 1, ex VIII qualifica funzionale: personale al quale e' richiesto un alto contenuto di professionalita', ai sensi del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 di cui all'accordo 9 agosto 2000), nonche' lo svolgimento del previsto triennio di attivita' di ricerca, il collegio rileva che, quindi, la situazione dell'istante in nulla si differenzia rispetto a quella dei beneficiari della procedura valutativa riservata, se non con riguardo al dato estrinseco della "originaria"" (e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non prevedeva il possesso del diploma di laurea quale requisito di accesso. In altri termini, il discrimine tra i beneficiari e gli esclusi e' correlato esclusivamente ad un evento la cui rilevanza, in un contesto premiale, appare ben limitata (rectius: pressoche' nulla) rispetto alla posizione identica - o quantomeno di pari dignita' professionale - -conseguita nel tempo dagli interessati. Tanto in un quadro che sembra inteso all'emersione di profili meritocratici, atteso il puntuale riferimento all'attivita' di ricerca "attestata dai presidi delle facolta'"" e "comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facolta'"", nonche' in un contesto normativo di progressiva equiordinazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori universitari, che non trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato requisito di accesso. Sembra allora al collegio viziata sul piano della logicita' la menzionata scelta del legislatore, nella parte in cui ancora la partecipazione alla procedura valutativa riservata ad un requisito meramente formale e privo di rilevanza sostanziale - in quanto superato dall'acquisito identico status -, per contrasto con l'art. 3 Cost. inteso come canone generale di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 204/1982), nonche' sotto il profilo della ingiustificata discriminazione con riferimento a situazioni sostanzialmente identiche. Il collegio dubita, nel contempo, della conformita' della norma in argomento ai parametri di cui all'art. 97 Cost., sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione ingiustificata -siccome scaturente da un elemento gia' ritenuto dal collegio stesso come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla descritta situazione sostanziale -per i pubblici uffici della possibilita' di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite. La valorizzazione del ridetto requisito formale, in danno di profili sostanziali, ai fini del conseguimento di una superiore posizione di status da parte di pubblici impiegati, sembra porsi altresi' in contrasto col parametro dell'imparzialita' della p.a. sancito dal precitato art. 97 Cost. Per le considerazioni sin qui esposte va sollevata, anche d'ufficio per gli aspetti non trattati da parte ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Pertanto, dev'essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.