IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 10338/2001
reg.  gen., proposto da Mosconi Maria Cecilia, rappresentata e difesa
dall'avv. Mario  Ettore Verino ed elettivamente domiciliata presso il
medesimo in Roma, via Lima n. 15;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  di Roma", in
persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  e per legge domiciliata presso la medesima in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Per  l'annullamento  della  nota rettorale 2 luglio 2001 prot. G.
115859,  Pos. A/21781, con la quale e' stata respinta l'istanza della
ricorrente di essere inserita tra i soggetti ammessi a partecipare ai
concorsi  riservati  previsti dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4
del  1999,  nonche'  di  tutti  gli  atti  connessi,  presupposti e/o
consequenziali.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Vista l'ordinanza collegiale 26 settembre 2001 n. 5897, riformata
in  appello,  con  la  quale  e'  stata  accolta da domanda cautelare
avanzata dalla ricorrente;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  10  aprile  2002  data per letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri e uditi per le parti
l'avv. Verino e l'avv. St. Melillo;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Col  ricorso  in  epigrafe  la  dott.ssa  Maria  Cecilia Mosconi,
dipendente  dell'Universita'  "La  Sapienza"",  munita  di diploma di
laurea  da  data  anteriore all'assunzione e richiedente l'inclusione
tra gli ammessi al concorso riservato previsto dall'art. 1, comma 10,
della  legge  n. 4  del 1999, ha impugnato la nota rettorale 2 luglio
2001  prot.  G.  115859, Pos. A/21781, con la quale la sua istanza e'
stata  respinta  ritenendosi  che  ella non rientri tra i destinatari
della  norma  perche'  assunta  in  qualifica  per  la  quale non era
richiesto il possesso del diploma di laurea.
    A  sostegno  dell'impugnativa l'istante ha dedotto violazione del
cit.  art. 1,  comma  10,  ed in subordine non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale della stessa norma per
contrasto  con  gli  art. 3,  36 e 97 Cost., in relazione ai seguenti
aspetti:
        a)  l'interpretazione  data  alla  disposizione  di  legge in
parola  seguita dall'universita' e' letterale, del tutto formalistica
e  non  tiene conto che la ricorrente e' in possesso di titoli quanto
meno  equivalenti,  se  non superiori, a quelli prescritti, cioe' del
possesso   del   diploma   di   laurea   in   lettere  fin  da  prima
dell'assunzione   e   dell'acquisizione   di   specifica   esperienza
professionale;
        b)  ove  dovesse  ritenersi corretta tale interpretazione, la
norma  risulterebbe  in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., per
l'irrazionale  ed  ingiustificata  discriminazione,  anche  sotto  il
profilo economico e di carriera, tra dipendenti universitari con pari
dignita'  e  professionalita',  in  identica  posizione per titolo di
studio,  profilo  e  qualifica  professionale,  in  relazione  ad  un
requisito   puramente  formale,  irrilevante  e  privo  di  contenuto
sostanziale,  nonche'  per  contrasto  con  l'interesse  pubblico  ad
ampliare la partecipazione al concorso riservato.
    In  tanto  ha  insistito,  anche  sulla  base di precedenti della
sezione, con memoria del 30 marzo 2002.
    Resiste l'intimata universita'.

                            D i r i t t o

    Com'e'  esposto  nella  narrativa  che precede, forma oggetto del
ricorso  in  esame  il  provvedimento  con  cui  e' stata negata alla
ricorrente  l'inclusione  tra i soggetti destinatari del beneficio di
cui  all'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, il quale
autorizza  le  universita'  a  bandire,  nell'arco  di  cinque  anni,
concorsi   per   posti  di  ricercatore  universitario  riservati  al
personale  delle  medesime  universita'  "assunto  in  ruolo  per  lo
svolgimento  di  funzioni  tecniche  o  socio-sanitarie, a seguito di
pubblici  concorsi  che  prevedevano  come  requisito  di  accesso il
diploma  di  laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente  legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni
di  attivita'  di  ricerca".  Piu' precisamente, con l'impugnata nota
rettorale  in  data  2  luglio  2001 l'istante dott.ssa Maria Cecilia
Mosconi  e'  stata  esclusa  da dette procedure "in quanto assunta in
servizio  in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari
requisiti, il possesso del diploma di laurea".
    Tale circostanza e' pacifica tra le parti.
    La necessita' del possesso dell'indicato requisito viene peraltro
contestata  dalla  ricorrente,  che  sostiene di aver comunque titolo
all'ammissione  al  concorso riservato per aver conseguito il diploma
di  laurea  anteriormente alla assunzione ed aver acquisito specifica
esperienza professionale.
    L'assunto non puo' essere condiviso. Non e' revocabile in dubbio,
infatti,  che il legislatore prescrive espressamente che il personale
destinatario  del  beneficio  debba  essere  stato assunto in ruolo a
seguito  di concorsi prevedenti quale requisito di accesso il diploma
di  laurea.  Il disposto della norma e' assolutamente inequivoco e ad
essa  non  puo' darsi altro significato se non quello emergente dalle
parole  utilizzate  dal  legislatore  medesimo secondo la connessione
delle parole stesse.
    Le  conclusioni  teste'  raggiunte  comporterebbero  la reiezione
dell'impugnativa, siccome infondata, poiche' - come detto - l'istante
e'  priva  del  requisito in parola. Cio' rende rilevante la proposta
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 1,  comma 10, della legge
n. 4  del  1999,  nella  parte  in  cui contempla la necessita' dello
stesso  requisito  ai  fini  di  cui  trattasi, per contrasto con gli
artt. 3  e 97 Cost.; e' difatti evidente che l'eliminazione dal testo
normativo  della  relativa  previsione consentirebbe alla ricorrente,
avuto  riguardo  alle  ragioni  della  disposta esclusione, di essere
ammessa alla procedura selettiva.
    La questione appare, altresi', non manifestamente infondata.
    Premesso  che,  giuste  le ricordate ragioni del diniego, e' allo
stato  incontroverso il possesso alla data di entrata in vigore della
legge  n. 4  del 1999, in capo alla dott.ssa Mosconi, della richiesta
posizione  formale  e funzionale (EP 1, ex VIII qualifica funzionale:
personale    al   quale   e'   richiesto   un   alto   contenuto   di
professionalita',  ai  sensi  del  C.C.N.L.  relativo  al quadriennio
normativo  1998-2001  di  cui  all'accordo 9 agosto 2000), nonche' lo
svolgimento  del  previsto  triennio  di  attivita'  di  ricerca,  il
collegio  rileva  che, quindi, la situazione dell'istante in nulla si
differenzia   rispetto  a  quella  dei  beneficiari  della  procedura
valutativa  riservata,  se  non con riguardo al dato estrinseco della
"originaria""  (e  risalente  nel tempo) assunzione in ruolo mediante
concorso  che  non  prevedeva il possesso del diploma di laurea quale
requisito di accesso.
    In  altri  termini, il discrimine tra i beneficiari e gli esclusi
e'  correlato  esclusivamente  ad  un  evento la cui rilevanza, in un
contesto  premiale,  appare  ben limitata (rectius: pressoche' nulla)
rispetto  alla  posizione  identica  -  o quantomeno di pari dignita'
professionale  - -conseguita nel tempo dagli interessati. Tanto in un
quadro  che  sembra  inteso  all'emersione  di profili meritocratici,
atteso  il  puntuale  riferimento all'attivita' di ricerca "attestata
dai  presidi  delle facolta'"" e "comprovata da pubblicazioni, lavori
originali  e  da  atti  delle  facolta'"",  nonche'  in  un  contesto
normativo  di  progressiva  equiordinazione  funzionale  dei  tecnici
laureati   ai   ricercatori   universitari,   che  non  trova  alcuna
preclusione, ex se, in ragione del considerato requisito di accesso.
    Sembra  allora  al  collegio viziata sul piano della logicita' la
menzionata  scelta  del  legislatore,  nella  parte  in cui ancora la
partecipazione  alla  procedura  valutativa riservata ad un requisito
meramente  formale  e  privo  di  rilevanza  sostanziale  - in quanto
superato dall'acquisito identico status -, per contrasto con l'art. 3
Cost.  inteso come canone generale di coerenza e ragionevolezza (cfr.
Corte   cost.   n. 204/1982),   nonche'   sotto   il   profilo  della
ingiustificata   discriminazione   con   riferimento   a   situazioni
sostanzialmente identiche.
    Il  collegio  dubita, nel contempo, della conformita' della norma
in  argomento ai parametri di cui all'art. 97 Cost., sotto il profilo
della  razionale  organizzazione  dei  servizi  e,  quindi,  del buon
andamento   dell'amministrazione,   avuto  riguardo  alla  privazione
ingiustificata  -siccome  scaturente da un elemento gia' ritenuto dal
collegio   stesso   come   meramente   estrinseco   ed  assolutamente
ininfluente  sulla  descritta  situazione sostanziale -per i pubblici
uffici   della   possibilita'  di  un  utile  apporto  di  competenze
professionali  consolidate  in  ragione  delle pluriennali esperienze
acquisite.
    La  valorizzazione  del  ridetto  requisito  formale, in danno di
profili  sostanziali,  ai  fini  del  conseguimento  di una superiore
posizione  di  status  da  parte  di pubblici impiegati, sembra porsi
altresi'  in  contrasto  col  parametro dell'imparzialita' della p.a.
sancito dal precitato art. 97 Cost.
    Per  le  considerazioni  sin  qui  esposte  va  sollevata,  anche
d'ufficio  per  gli  aspetti  non  trattati  da  parte ricorrente, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della
legge  14  gennaio  1999  n. 4,  in  parte qua, per contrasto con gli
artt. 3 e 97 Cost.
    Pertanto,  dev'essere  disposta  la  trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale,  con  conseguente  sospensione del giudizio ai
sensi  dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia
sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.